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Circolare 36

ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Componente DOCENTE

ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Componente DOCENTE

Utente CEIC8A4001-psc

da Ceic8a4001-psc

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Dlgs. N. 275/1994, parte I, Titolo I, concernente le norme sull’istituzione degli organi collegiali della scuola;
VISTE l’ O. M. n. 215 del 15 luglio 1991, Titolo III, e ss. mm. e ii, recante disposizioni generali in materia di elezione degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto, e le ss.mm.ii. introdotte dalle OO.MM. n. 267 del 04.08.1995, n. 293 del24.06.1996, n. 277 del 17.06.1998;
VISTA la NOTA MIM Prot. n. 38475 del 19.09.2024;
VISTA la nota del Direttore Generale dell’USR Campania del 09.10.2024, con la quale sono fissate, per domenica 24 novembre 2024, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 25 novembre 2024 dalle ore 8.00 alle ore 13,30, le votazioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio, per dimensionamento della rete scolastica o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti;
VISTA la decadenza di n. 1 membro della componente docenti;
PRESO ATTO che non vi sono altri componenti nella lista per la surroga;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’indizione di elezioni suppletive per l’elezione di n. 1 docente nel Consiglio d’Istituto
VISTO il proprio decreto di indizione delle elezioni suppletive (prot. 8375 del 28/10/2024);

DISPONE

la notifica al personale dipendente dello scadenzario e delle indicazioni relative alle elezioni suppletive per l’elezione di n. 1 docente del Consiglio di Istituto, che si terranno dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 24/11/2024 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del 25/11/2024.

INDICAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA
(O.M. n. 215/1991 e ss. mm. ed ii.)

Si precisa che:
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio (art.10).
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.
Le liste devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che devono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente e per lo stesso Consiglio di Istituto. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio. Occorre documento valido di riconoscimento.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentito, invece, all’eletto di rinunciare alla nomina.
Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista. Nessun candidato può
essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun componente della Commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista.
L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di lista, dei candidati, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei genitori e professionali e solo per le rispettive categorie. Nelle Scuole sono disponibili spazi per l’affissione dei programmi elettorali ed è consentita la distribuzione di scritti relativi ai programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche. Le richieste per le riunioni nelle scuole in orario extrascolastico vanno presentate al Dirigente Scolastico almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.
Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti nell’ordine a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione di una croce sul numero romano relativo al motto prescelto e di un’altra croce sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista.
Per la componente personale docente, ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
Per quanto non previsto nella presente circolare e, in particolare, per i compiti e le funzioni del Consiglio di Istituto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.lgs. 297/94 e all’O.M. 215/1991 e ss. mm. ed ii.

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