OGGETTO: Assicurazione Alunni e Personale Scolastico a.s. 2024/25
L’art.18 del D. L. n. 48/2023 (cd. Decreto Lavoro), convertito in legge con Decreto del 03 Luglio 2023 n. 85, ha esteso le coperture assicurative obbligatorie dell’INAIL. Questa protezione copre gli studenti, i docenti e anche il personale esterno e ausiliario durante tutte le attività previste dal piano formativo, ma limitato agli eventi occorsi all’interno delle sedi scolastiche o durante le attività programmate. La norma, al comma 1, estende la tutela antinfortunistica garantita da INAIL “…esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024, […] allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.”
Sono compresi nell’assicurazione gli appartenenti alle seguenti categorie:
“gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa”.
La polizza INAIL prevede esclusivamente due garanzie: morte e invalidità permanente con una franchigia del 5%, mentre la sottoscrizione della polizza assicurativa integrativa, effettuata da questa Istituzione scolastica, copre la Responsabilità Civile ed è spesso richiesta da strutture alberghiere, teatri, cinema che subordinano l’accesso ai locali all’esibizione proprio di una polizza di responsabilità civile da parte della scuola.
I sinistri che accadono più frequentemente a scuola e che non sarebbero indennizzati con la sola copertura INAIL, infatti, sono a titolo di esempio:
− La rottura di occhiali da vista;
− La distorsione della caviglia con conseguente applicazione di tutore;
− L’applicazione di ingessatura a seguito di trauma durante le attività motorie;
− Infortuni che determinano una microinvalidità permanente, ossia di grado inferiore al 6%;
È importante precisare che la polizza INAIL non prevede alcuna garanzia per questi casi. La Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) copre principalmente due tipologie di danni:
− Quelli materiali causati direttamente da un soggetto identificato come responsabile, per esempio quelli causati involontariamente dagli allievi nello svolgimento dell’attività;
− Quelli materiali causati da persone, animali o cose di cui si ha la responsabilità.
Ciò premesso, si ritiene necessaria l’adesione alla polizza della Scuola; il mancato versamento della quota non consentirà all’alunno di partecipare ad attività extrascolastiche, durante le quali è più frequente che si verifichino episodi tali da richiedere la copertura della Responsabilità civile verso Terzi.
Questa istituzione scolastica, con decorrenza dall’anno scolastico 2024/2025, ha stipulato una polizza di assicurazione contro gli infortuni e per la RCT degli alunni e di tutto il personale, con validità annuale con la Compagnia Chubb European group SE.
Il premio assicurativo, A TOTALE CARICO DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI, è pari ad € 5,50 da versare entro il 19/11/2024. Le famiglie potranno effettuare il pagamento della quota assicurativa. accedendo al portale ARGO/Didup famiglia tramite PC, Tablet, Smartphone e scaricare la ricevuta di pagamento.
SI PRECISA CHE I DOCENTI DI SOSTEGNO E GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI BENEFICIANO DELLA TOTALE GRATUITA’, PERTANTO NON SONO TENUTI AL VERSAMENTO DEL PREMIO.
Dirigente Scolastica
prof.ssa Caterina Di Tella
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